Deducibilità dei costi infragruppo

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La gestione dei rapporti di service tra le società del medesimo gruppo di imprese è un’area di rischio importante dal punto di vista della Compliance231, in quanto ambito di possibile commissione di numerosi reati presupposto della responsabilità amministrativa dell’Ente, tra tutti quelli tributari di cui al D. Lgs. 74/2000.

La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 12268/2021 dell’11 maggio 2021 ha ribadito che “laddove una società del gruppo di imprese decida di fornire servizi o curare direttamente le attività di interesse comune con altre consociate (…) l’onere della prova in ordine all’esistenza e all’inerenza dei costi sopportati incombe sulla società che affermi di aver ricevuto il servizio, occorrendo, affinché il corrispettivo da essa versato sia deducibile ai fini delle imposte dirette e l’IVA contestualmente assolta sia detraibile, che questa abbia tratto dal servizio remunerato un’effettiva utilità, obiettivamente determinabile e adeguatamente documentata“.

In breve: non basta, a fondare la deducibilità dei costi, la sola produzione di un contratto di servizi o delle relative fatture, ma la controllata dovrà allegare e dimostrare l’effettiva utilità conseguita dalle prestazione ricevute dalla capogruppo.